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LANCIO D'AGENZIA

GAZZETTA UFFICIALE * MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI / AUTOVELOX: «COLLOCAZIONE E USO DISPOSITIVI RILEVAMENTO A DISTANZA VIOLAZIONI / ART. 142 DECRETO-LEGGE 285 1992.(24A02643)»

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22.58 - martedì 28 maggio 2024

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
che prevede la possibilita’ per gli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del
medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto
delle direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione
agli automobilisti, ferma restando la possibilita’ di utilizzare i
predetti dispositivi sulle restanti tipologie di strade, ovvero su
singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
prefetto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza stradale», e, in particolare, l’art. 25, comma
2, che stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ approvato il modello
di relazione di cui all’art. 142, comma 12-quater, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le modalita’ di trasmissione in via informatica della
stessa, nonche’ le modalita’ di versamento dei proventi di cui al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi’, le modalita’
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita’»;
Visto, altresi’, l’art. 61 della citata legge n. 120 del 2010, che
prevede che «Agli enti locali e’ consentita l’attivita’ di
accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n.
285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta’ o da essi
acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a
canone fisso, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle
violazioni esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei
servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292
del 16 dicembre 1997, recante «Approvazione di prototipi di
apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di
velocita’ e loro modalita’ di impiego»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007,
adottato di concerto con il Ministro dell’interno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 agosto 2007, n. 195,
recante «Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante
la direttiva sui comparti di specialita’ delle Forze di polizia e
sulla razionalizzazione dei presidi di polizia, in attuazione di
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 giugno 2017, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2017, recante «Verifiche
iniziali e periodiche di funzionalita’ e di taratura delle
apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei
limiti massimi di velocita’, modalita’ di segnalazione delle
postazioni di controllo sulla rete stradale»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020, recante «Disposizioni
in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’», adottato
in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, primo
periodo, della citata legge n. 120 del 2010;
Vista la deliberazione in materia di videosorveglianza dell’8
aprile 2010 adottata dal Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 aprile 2010, n. 99;
Vista la direttiva del Ministro dell’interno 21 luglio 2017,
finalizzata a garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia
per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le
principali cause di incidenti stradali;
Considerato che e’ stato gia’ adottato il citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019,
attuativo di quanto previsto dal predetto art. 25, comma 2, primo
periodo e che si rende necessario dare completa attuazione alla
citata disposizione, adottando anche il decreto previsto dal medesimo
art. 25, comma 2, ultimo periodo;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni contenute
nell’art. 25, comma 2, secondo periodo, della citata legge 29 luglio
2010, n. 120, relativamente alla necessita’ di definire le modalita’
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992;
Considerato che la finalita’ che il suddetto art. 25, comma 2,
ultimo periodo, persegue in via esclusiva e’ quella della tutela
della sicurezza della circolazione e che l’uso degli strumenti da
utilizzare ai sensi della medesima disposizione deve tenere conto di
tale obiettivo e di reali esigenze di deterrenza e di stimolo di
comportamenti virtuosi, posto che, ai sensi dello stesso art. 25,
comma 2, ultimo inciso, si precisa che, fuori dei centri abitati, non
possono comunque essere utilizzati o installati i dispositivi
previsti dal medesimo articolo ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il limite di velocita’;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali reso nella seduta del 21 marzo 2024;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso nell’adunanza del 11 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalita’ di collocazione delle
postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi
di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui
all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’
le modalita’ d’uso di tali dispositivi e sistemi.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, le
disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire
omogeneita’ e uniformita’ nelle attivita’ di controllo della
velocita’ dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale di
cui all’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai
sistemi di misurazione della velocita’ sia di nuova installazione che
gia’ esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. Restano ferme, per gli aspetti relativi alle verifiche di
funzionalita’ e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati
nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita’,
le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme,
altresi’, le eventuali prescrizioni e modalita’ di rilevamento
contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei
dispositivi o sistemi impiegati. Resta fermo quanto previsto
dall’art. 6, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle
postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite
ai sensi dell’art. 2, presidiate e per le quali e’ effettuata la
contestazione immediata delle violazioni.
5. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di
misurazione della velocita’ in ogni caso tiene conto dell’esigenza di
evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi
servizi sul medesimo tratto stradale.

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