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CORTE COSTITUZIONALE * TURISMO – ISTITUZIONE FONDO: «PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE – NON FONDATEZZA – INAMMISSIBILITÀ»

Scritto da
15.57 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2024, PRESIDENTE: BARBERA, REDATTORE: PITRUZZELLA
Norme impugnate: Art. 1 bis, c. 1°, 2°, lett. a), 3° e 4°, lett. b), del decreto-legge 12/09/2023, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 06/11/2023, n. 155.

Oggetto: Turismo – Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero del turismo, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’area aperta, attraverso un apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo – Previsione che alla copertura degli oneri si provvede, quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) di conto capitale, di cui all’art. 1, c. 368, della legge n. 234 del 2021 – Incremento, per l’anno 2023, di 17 milioni di euro del Fondo istituito dall’art. 1, c. 611, della legge n. 197 del 2022, per ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche –

Previsione che agli oneri derivanti da tale incremento si provvede, quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’art. 1, c. 366, della legge n. 234 del 2021 – Denunciata esclusione di ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione di criteri e modalità di accesso al fondo di nuova istituzione – Denunciata sottrazione di risorse da fondi già esistenti la cui gestione avviene in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso un accordo. Invasione della competenza esclusiva regionale in materia di turismo – Irragionevole e unilaterale allocazione di risorse economiche su di un fondo di competenza statale, destinato all’istituto atipico del “turismo intermodale”, in luogo dell’allocazione presso il Fondo unico nazionale per il turismo.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza – inammissibilità

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