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LANCIO D'AGENZIA

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * DISEGNO LEGGE PACCHER: «MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI PER TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI» (PDF DDL E NORMATIVA)

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18.17 - sabato 24 agosto 2024

CISL – UIL / TRENTINO * REGIONE TN-AA / INDENNITÀ DI MANDATO: «NO AL NUOVO “VITALIZIO”, IL PRESIDENTE PACCHER RITIRI IL DISEGNO DI LEGGE»

 

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE DEI/DELLE CONSIGLIERI/CONSIGLIERE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ROBERTO PACCHER (LEGA) IN DATA 21 AGOSTO 2024

 

Relazione al disegno di legge “Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere”.

Gentili Consigliere e Consiglieri,

il presente disegno di legge è volto ad introdurre un sistema previdenziale puramente contributivo per i/le Consiglieri/e della Regione Trentino-Alto Adige, come avviene per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Il disegno di legge si basa sull’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019 (atto n. 56/CSR e inoltre 19/61/SR01/C1), che fornisce le linee guida generali per l’introduzione di un sistema previdenziale puramente contributivo per tutte le regioni.

Nella seduta del 17 aprile 2019, la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha formulato una proposta di legge (delibera ODG 1), che doveva servire da modello ai Consigli regionali per una propria iniziativa legislativa. Quasi tutte le altre regioni hanno provveduto ad adottare una legge regionale e quindi ad introdurre un sistema previdenziale puramente contributivo per i Consiglieri regionali, con gli adeguamenti ritenuti necessari caso per caso.

Con il presente disegno di legge si intende pertanto superare il vigente sistema di versamento a favore della previdenza complementare, introdotto nel 2014, a favore di un sistema che si orienta al trattamento previdenziale dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti. Il regime attuale, che già combina alcuni elementi essenziali della previdenza obbligatoria (quali le quote contributive) e altri della previdenza complementare (p.es. la gestione dei contributi previdenziali) si è rivelato scarsamente efficace rispetto agli obiettivi prefissati, proprio a causa della commistione di due sistemi previdenziali che, pur integrandosi a livello concettuale, sono tra loro indipendenti con finalità e quindi con funzionalità diverse.

La proposta di un sistema previdenziale puramente contributivo differisce in modo molto sostanziale da quello vigente. Mentre attualmente il contributo previdenziale trattenuto ai/alle Consiglieri/e e la quota a carico del Consiglio regionale sono trasferiti alla previdenza complementare privata dei/le singoli/e Consiglieri/e, in futuro i contributi per acquisire il diritto all’indennità differita prevista ai fini previdenziali, in analogia con il sistema contributivo dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, non saranno liquidati, cioè non saranno trasferiti al patrimonio di privati, ma resteranno in mano all’ente pubblico. I/le Consiglieri/e acquisiscono sì il diritto all’indennità differita prevista ai fini previdenziali, purché sia stato corrisposto il contributo minimo per maturare il diritto alla stessa, mai però il diritto a riscuotere i contributi versati.

Le modifiche di cui al presente disegno di legge non comportano aumenti di spesa. Al contrario, va sottolineato ancora una volta in
particolare che i pagamenti annuali a favore della previdenza privata cesseranno, cosicché le risorse finanziarie relative alla previdenza dei/delle Consiglieri/e permarranno al Consiglio regionale rispettivamente alla Regione e quindi in  mano pubblica.

Schema di disegno di legge

Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere

 

Articolo 1

Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 11 luglio 2014, n. 5 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere

1. Alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-ter dell’articolo 2 è abrogato;

b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 Trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature

 

1. Ai/Alle Consiglieri/Consigliere eletti/elette per la prima volta nella XVII Legislatura e nelle successive Legislature spetta, a carico del bilancio del Consiglio regionale, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale in forma di indennità differita o di indennità differita indiretta o di reversibilità, in conformità alle norme contenute nell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e all’Intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), in materia di rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, di Assessore/Assessora o di Consigliere/Consigliera regionale.

2. Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi dell’articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, e successive modificazioni, è soppresso.”; c) dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti articoli:

 

Articolo 7-bis

Indennità differita e trattenute sull’indennità consiliare 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), e comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, ai/alle Consiglieri/Consigliere regionali, cessati/e dal mandato, spetta un’indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge.

 

2. Al fine di corrispondere l’indennità differita di cui al comma 1, sull’indennità consiliare mensile lorda è operata una trattenuta, quale contributo obbligatorio previsto nella misura stabilita dall’articolo 7-quinquies, comma 3. Tali contributi, accantonati nel bilancio del Consiglio regionale, vengono trasferiti periodicamente al bilancio regionale ai fini della riduzione, per gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni, degli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei/delle Consiglieri/Consigliere ed ex Consiglieri/Consigliere regionali, e pertanto del trattamento economico a carattere previdenziale in forma di indennità differita o di indennità differita indiretta o di reversibilità.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, il/la Consigliere/Consigliera ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell’indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. L’indennità differita di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l’anno di riferimento dal decreto indicato all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all’articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.

 

Articolo 7-ter

Diritto all’indennità differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi

1. I/Le Consiglieri/Consigliere regionali cessati/e dal mandato, in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, conseguono il diritto all’indennità differita al compimento dell’età fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e successive modificazioni, per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata e a seguito dell’esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l’età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all’età minima di sessanta anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. I/Le Consiglieri/Consigliere regionali che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno 30 mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro/a
Consigliere/Consigliera, possono versare, entro il termine di 180 giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell’indennità consiliare, le quote di contribuzione calcolate nella misura dell’8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di 60 mensilità, equivalente al numero delle mensilità di un’intera Legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i/le Consiglieri/Consigliere regionali la cui elezione o nomina è stata annullata.

5. Per i contributi versati dai/dalle Consiglieri/Consigliere regionali, a decorrere dalla XVII Legislatura non è ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione è possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all’indennità differita e solo per le quote di contribuzione calcolate nella misura dell’8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda e degli interessi legali.

6. Qualora i/le Consiglieri/Consigliere regionali, rieletti/e in successive Legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore all’intera Legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare al Consiglio regionale tali contributi, che vengono trattati ai sensi del comma 4, al fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell’importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali.

 

Articolo 7-quater

Sistema contributivo

1. L’indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e successive modificazioni, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, correlato all’età del/della Consigliere/Consigliera regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del/della Consigliere/Consigliera e il numero di mesi.

 

Articolo 7-quinquies

Montante contributivo individuale

1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota corrispondente alla somma delle quote contributive a carico del/della Consigliere/Consigliera e del Consiglio regionale previste al comma 3. La contribuzione così ottenuta, aumentata nella misura di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e successive modificazioni, si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.

2. Per base imponibile contributiva si intende l’indennità consiliare lorda nella misura di cui all’articolo 2, comma 1, con esclusione del rimborso spese forfettario per l’esercizio del mandato e di qualsiasi ulteriore indennità di funzione.

3. La quota di contributo a carico dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali è calcolata nella misura dell’8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.”;

d) al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i/le Consiglieri/Consigliere regionali”;
e) al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i Consiglieri regionali”;
f) il comma 6 dell’articolo 10 è abrogato;
g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11
Decorrenza dell’indennità differita

1. L’indennità differita dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali di cui all’articolo 7-bis è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il/la Consigliere/Consigliera regionale cessato/a dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto, ai sensi dell’articolo 7-ter.

2. Nel caso in cui il/la Consigliere/Consigliera regionale, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7-ter, l’indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine Legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all’indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della Legislatura.”;
h) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12

Sospensione e suoi effetti
1. Se i/le Consiglieri/Consigliere regionali, cessati/cessate dal mandato, rientrano a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell’indennità differita di cui eventualmente già godono resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest’ultimo, gli ulteriori contributi versati dal/dalla Consigliere/Consigliera in relazione allo svolgimento del mandato concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato ai sensi dell’articolo 7-quinquies, che viene trasformato applicando i coefficienti di
trasformazione corrispondenti all’età anagrafica del/della Consigliere /Consigliera alla data di cessazione dell’ultimo mandato. L’importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma di ogni indennità differita calcolata separatamente.

2. Il pagamento dell’indennità differita resta, altresì, sospeso nel caso in cui il/la titolare venga eletto/eletta al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o ad altro Consiglio regionale.

3. I periodi di sospensione dell’erogazione dell’indennità consiliare non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell’indennità differita.

4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si è ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell’età richiesta, per determinare l’indennità differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, vale a dire se si è già maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si è raggiunta l’età richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento già determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.”;

i) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis

Esclusione dell’indennità differita

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, l’indennità differita è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il/la titolare del trattamento in godimento è condannato/a, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l’interdizione dai pubblici uffici. L’esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell’interdizione.

2. L’esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-bis.1 e 416-ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l’indennità differita, il/la beneficiario/beneficiaria è tenuto/a ad autocertificare al/alla Presidente del Consiglio regionale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L’autocertificazione ha carattere permanente sino all’eventuale certificazione successiva e contraria. Il/La beneficiario/beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato
certificato con l’autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell’Ufficio di Presidenza, la competente struttura del Consiglio regionale può procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”;

j) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

 

Articolo 13

Sequestro e pignoramento dell’indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità

1. L’indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile.”;
k) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

 

Articolo 14

Indennità differita indiretta o di reversibilità

1. In caso di morte del/della titolare dell’indennità differita diretta o del/della Consigliere/Consigliera regionale, che abbia già maturato il diritto all’indennità differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, a favore:

a) del/della coniuge superstite, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui/lei addebitabile passata in giudicato. Si applica
l’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e successive modificazioni. Nell’eventualità di un concorso tra il/la coniuge divorziato/a e il/la coniuge superstite per l’attribuzione dell’indennità differita indiretta o di reversibilità, questa o la quota della medesima è corrisposta, su istanza del/della coniuge divorziato/a e a condizione che lo stesso/la stessa goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

b) della parte dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e successive modificazioni, finché non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purché non sia stata manifestata la volontà di scioglimento;

c) dei/delle figli/figlie legittimi/legittime, o legittimati/legittimate, o adottivi/adottive, o naturali riconosciuti/riconosciute, o giudizialmente dichiarati/dichiarate, finché minorenni;

d) dei/delle figli/figlie di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, a carico dell’ex Consigliere/Consigliera deceduto/a.

 

2. Il diritto all’indennità differita indiretta o di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del/della Consigliere/Consigliera regionale.

3. Le condizioni per la concessione dell’indennità differita indiretta o di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del/della Consigliere/Consigliera regionale. Qualora vengano a cessare, l’assegno è revocato.

4. Qualora uno dei/delle beneficiari/beneficiarie dell’indennità differita indiretta o di reversibilità entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o di altro Consiglio regionale, il pagamento dell’assegno resta sospeso per tutta la durata dell’esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

5. L’indennità differita indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l’anno di riferimento dal decreto indicato all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all’articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.”; l) dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 14-bis

Misura dell’indennità differita indiretta o di reversibilità

1. L’ammontare dell’indennità differita indiretta o di reversibilità a favore del/della coniuge, dei/delle figli/figlie o degli altri aventi diritto è stabilita in una percentuale dell’indennità differita o liquidata, o che sarebbe spettata al/alla Consigliere/Consigliera regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure:

a) al/alla coniuge o alla parte dell’unione civile superstite senza figli aventi diritto all’indennità differita: 60 per cento;

b) al/alla coniuge o alla parte dell’unione civile superstite con figli aventi diritto all’indennità differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 20 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

c) al/alla figlio/figlia superstite avente diritto all’indennità differita: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l’indennità differita è aumentata del 20 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartita tra di essi in parti uguali.

 

Condizioni per l’attribuzione dell’indennità differita indiretta
1. Qualora il decesso del/della Consigliere/Consigliera regionali avvenga per causa di servizio, l’attribuzione della quota di indennità differita compete ai beneficiari anche se il/la deceduto/deceduta non fosse in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell’indennità differita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso. Nella determinazione dell’indennità si considera raggiunto il possesso dei requisiti minimi per il percepimento dell’indennità differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l’indennità differita è commisurata ai contributi effettivamente versati.

Articolo 14-quater
Non cumulabilità con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Provincia/Regione
1. L’indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati da parte della Regione o di una delle Province di Trento e Bolzano, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al
60 per cento dell’indennità consiliare lorda maggiorata dell’importo del rimborso spese forfettario per l’esercizio del mandato previsto per i/le Consiglieri/Consigliere regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’indennità differita mensile, dal Consiglio regionale. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun/ciascuna
beneficiario/beneficiario è tenuto/tenuta a comunicare al/alla Presidente del Consiglio regionale, entro il mese successivo al verificarsi dell’evento, l’eventuale godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente articolo.”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
periodo:
“Con effetto dalla data di decorrenza del
trattamento economico a carattere
previdenziale per i/le
Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e
nelle successive Legislature ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, della legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime
previdenziale dei membri del Consiglio
della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige), e successive modificazioni, il
versamento della contribuzione a favore
della previdenza complementare ai sensi del
presente articolo è soppresso”.

Articolo 2
Disposizioni transitorie

1. A tutti/tutte i/le Consiglieri/Consigliere in carica all’entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai
fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVII Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del Consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della Consigliere/Consigliera a tale contribuzione e dall’entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L’esercizio del diritto di opzione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull’indennità consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d’ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull’indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.
2. A tutti/tutte i/le Consiglieri/Consigliere in carica all’entrata in vigore della presente legge che erano anche membri del Consiglio regionale nella XVI Legislatura, è data facoltà, entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di optare irrevocabilmente per il riconoscimento, ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale introdotto dalla presente legge a carico del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita oppure di indennità differita indiretta o di reversibilità, del periodo della XVI Legislatura per il quale il versamento dei contributi a carico del Consiglio regionale in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014 non è ancora avvenuto. Tale facoltà è data indipendentemente dal diritto del/della Consigliere/Consigliera a tale contribuzione e dall’entità della stessa, con contestuale perdita del medesimo diritto, qualora acquisito. L’esercizio del diritto di opzione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi trattenuti sull’indennità consiliare per il periodo interessato e versati in favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014. La restituzione avviene d’ufficio mediante trattenute mensili effettuate sull’indennità consiliare in numero e in misura pari ai versamenti predetti.
3. In relazione ai commi 1 e 2, i/le Consiglieri/Consigliere la cui indennità
consiliare era assoggettata alla riduzione di cui all’articolo 2, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2012 sono tenuti al pagamento dei contributi per il periodo interessato in misura pari alla differenza tra i contributi effettivi da rifondere al Consiglio regionale e i contributi dovuti, qualora non trovasse applicazione la predetta riduzione dell’indennità consiliare. La corresponsione avviene d’ufficio tramite trattenute mensili effettuate sull’indennità consiliare in numero corrispondente ai mesi del periodo interessato.
4. I contributi restituiti ai sensi dei commi 1 e 2 e quelli corrisposti ai sensi del comma 3, sono riconosciuti, per il periodo contributivo di riferimento della XVII e/o XVI Legislatura, a tutti gli effetti come contributo obbligatorio ovvero come quota contributiva a carico del/della Consigliere/Consigliera regionale per il trattamento economico a carattere previdenziale a carico del bilancio del Consiglio regionale sotto forma di indennità differita ovvero di indennità differita indiretta o di reversibilità ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 6/2012 e sono incamerati a favore del
bilancio del Consiglio regionale.
5. Gli importi residui da versare alla previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014, per effetto
dell’adeguamento di cui all’art. 2, comma 1 – bis, ultimo periodo, della legge regionale
n. 6/2012, sono trasferiti direttamente al/alla beneficiario/beneficiaria.
6. Per i consiglieri/le consigliere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento del diritto all’indennità differita, si prescinde dal requisito della durata minima di esercizio del mandato assembleare, di cui al nuovo articolo 7-ter, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c.

Articolo 3
Copertura finanziaria
1. Si provvede all’applicazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e della Regione.

Articolo 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

 

 

 

 

 

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