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LANCIO D'AGENZIA

TAR TRENTO * GRANDI CARNIVORI – DECRETO CAUTELARE LEAL: «ABBATTIMENTO ESEMPLARE KJ1, SOSPESO IL PROVVEDIMENTO » (PDF ORIGINALE)

Scritto da
15.18 - lunedì 22 luglio 2024

Sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da: Leal – Lega Antivivisezionista Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Provincia Autonoma Di Trento, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione di misure cautelari dell’ordinanza n. 2 prot. A001/2024 emessa dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento denominata “Revoca del provvedimento contingibile ed urgente n.1, di data 16 luglio 2024 e nuovo provvedimento contingibile ed urgente. Intervento di rimozione dell’orsa KJ1 pericolosa per l’incolumità e la sicurezza pubblica art 52 2 del DPR n. 670 del 1972 ed art. 62.4 della Legge R. 303.05.2018 n. 2; della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1091 Reg. delibere del 25 giugno 2021, avente ad oggetto l’approvazione delle “linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’art. 16 della direttiva Habitat” costituenti “parte integrante e sostanziale” della deliberazione medesima qui impugnata del rapporto denominato “Orsi problematici in provincia di Trento conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro” redatto congiuntamente da ISPRA e MUSE nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico-scientifico per la
gestione dell’Orso nella provincia di Trento, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 37927 del 12 agosto 2020 di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato.
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. amm.;
Premesso che con ordinanza n. 2 del 20 luglio 2024 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 53.2 del D.P.R. 670/1972, ha adottato una nuova ordinanza contingibile e urgente, a seguito della revoca dell’ordinanza n. 1/2024 in precedenza adottata, disponendo, per le ragioni ivi evidenziate, l’abbattimento dell’orsa KJ1;
che il nuovo provvedimento è stato determinato dall’avvenuto accertamento della riconducibilità dell’aggressione verificatasi in danno di un turista francese il 16 luglio scorso, di cui sono ben noti gli accadimenti, all’orsa così identificata, come da rapporto fornito dal Centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach;

che nel motivare l’ordine di abbattimento, quale unica misura possibile per ovviare allo stato di gravissimo pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza nelle aree interessanti i Comuni di Dro e Arco dell’orsa KJ1, richiamando la scala di graduazione della pericolosità indicata dal Rapporto ISPRA –MUSE 2021 e dal documento tecnico rappresentato dal PACOBACE, cui è possibile fare riferimento anche in occasione dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, il Presidente della Provincia ha ribadito che la misura dell’abbattimento è l’unico rimedio praticabile, non essendo al contrario utile la diversa misura della rimozione tramite cattura, in quanto non assicura la tutela immediata dell’incolumità pubblica e richiede in ogni caso tempi più lunghi e incertezza di positivo risultato, senza tenere conto del rischio cui possono essere esposti gli operatori nell’eseguire le operazioni finalizzate alla captivazione;
Atteso che con istanza presentata ai sensi dell’art. 61 c.p.a., depositata in data 22 luglio 2024 e debitamente notificata, l’Associazione ricorrente ha adito questo giudice al fine dell’adozione, in sede cautelare monocratica ante causam, di misure interinali e provvisorie – onde assicurare la tutela delle esigenze ivi rappresentate – nelle more della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., avverso l’ordinanza n. 2/2024 del Presidente della Provincia di Trento nella parte in cui, in via contingibile e urgente, revocata la precedente ordinanza n. 1/2024, ha ordinato di procedere alla rimozione dell’esemplare, identificato nell’orsa KJ1, ritenuto responsabile dell’aggressione e quindi pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica;
Osservato, preliminarmente che, come già avvenuto in occasione della statuizione contemplata nel decreto del Presidente TRGA n. 17/2024, in questa sede cautelare monocratica verrà valutata la sola sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 61 c.p.a. per la concessione di misure cautelari provvisorie ed interinali che si rendano necessarie ed indispensabili “durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa”, ossia la sussistenza di condizioni di eccezionale gravità e urgenza, tali da non poter attendere la previa notificazione del ricorso e dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.;
Ribadito e condiviso l’assunto per cui deve essere riconosciuto valore prioritario ed indefettibile ad ogni azione necessaria a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica;

Atteso che secondo il già richiamato (cfr. decreto Presidente TRGA n. 18/24) orientamento interpretativo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale rispetto al singolo esemplare di orso deve trovare applicazione il principio di proporzionalità che impone in linea di principio il divieto di abbattimento, salvo derogarvi, laddove non esista un’altra soluzione valida (cfr. ord. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 2023, n. 2915; id. sentenza 9 luglio 2024, n. 49, punto 11.1), nell’adozione delle misure più opportune deve essere in ogni caso osservato il principio di proporzionalità;
che, in particolare, il principio di proporzionalità richiede che la misura si riveli idonea, necessaria e proporzionale in senso stretto; che , con riferimento al caso di specie, appare rilevante il profilo della idoneità, intesa quale misura che sola può assicurare la tutela degli interessi prevalenti; esaminate – in questa fase cautelare monocratica in cui, si ribadisce, deve essere evitato il prodursi di effetti irreversibili nelle more della proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 40 c.p.a. e della richiesta cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a. – le motivazioni addotte a sostegno della scelta di escludere il ricorso alla misura della captivazione quale forma alternativa all’abbattimento;

osservato che la diversa tempistica con la quale si può procedere alla captivazione e la necessità di garantire la sicurezza degli operatori indicata dal provvedimento impugnato quali ragioni che giustificano l’abbattimento come unica misura praticabile, non appaiono prime facie sufficienti a sostenere, in termini di necessità, idoneità e proporzionalità, la scelta definitiva dell’abbattimento;

che, in ogni caso, resta fermo il principio immanente nell’ordinamento giuridico, qualora necessario, di eventuali azioni scriminate dall’esercizio del diritto di difesa e dello stato di necessità, finalizzate a tutelare l’incolumità degli operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione e di terze persone da pericoli imminenti determinati dai comportamenti dell’esemplare;
ritenuta, quindi la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 61 c.p.a., tali da giustificare la sospensione temporanea, nelle more degli adempimenti di cui al comma quinto, dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone l’immediato abbattimento dell’orso stante l’evidente irrimediabilità di una sua eventuale esecuzione;

che resta in ogni caso demandata nelle more all’autorità provinciale l’adozione delle misure più adeguate al fine di assicurare – escluso il censurato abbattimento, in quanto, come già rilevato, soluzione irreversibile – l’eventuale captivazione dell’esemplare identificato come KJ1 ovvero la predisposizione di tutte le cautele per assicurare il costante monitoraggio del territorio e le puntuali segnalazioni alla popolazione che frequenta le zone interessate del pericolo esistente e dei comportamenti da seguire, non ultima l’interdizione all’accesso in determinate aree; Per detti motivi la richiesta cautelare ex art. 61 c.p.a. può trovare accoglimento nei termini indicati, con conseguente onere a carico della parte istante di provvedere alla notifica alle altre parti del presente decreto nel termine perentorio di giorni due (2), fermo restando che il presente provvedimento perderà efficacia laddove entro il termine di quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare, depositato nei successivi cinque giorni corredato dall’istanza di fissazione di udienza, così come prescritto dall’art. 61, comma 5 c.p.a.;

 

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di tutela cautelare ex art. 61 c.p.a. e, per l’effetto, dispone la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui ordina l’abbattimento dell’esemplare KJ1, salva l’adozione delle misure alternative all’abbattimento e di tutte le altre misure destinate ad assicurare la tutela della pubblica incolumità, come indicate in motivazione, da assumere da parte dell’autorità preposta. Fissa il termine perentorio di giorni due (2), per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti. Per l’effetto parte ricorrente sarà altresì onerata dei successivi adempimenti così come previsti in base all’art. 61, comma 5 c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento il giorno 22 luglio 2024.

 

*

Il Presidente Alessandra Farina

 

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