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FAISA CISAL TRENTINO * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « SICUREZZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, MA SENZA CRIMINALIZZARE UNA CATEGORIA »

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11.55 - mercoledì 10 novembre 2021

Trasporto Pubblico Locale, Sicurezza sui mezzi di trasporto, ma senza criminalizzare una categoria.

Come mai un atto di cronaca, seppur vergognoso e condannabile, ma per fortuna isolato, ché ha visto un soggetto condannato ad un anno di reclusione che si trovi, come riportato nella proposta di legge, alla guida di un pulmino con a bordo oltre cinquanta studenti, dei quali ha pericolosamente attentato alla loro vita suscita, immediatamente e sulla spinta delle emozioni, un’attenzione legislativa ed invece, le continue aggressioni perpetrate ai danni del personale della mobilità sembrano essere sconosciute dallo stesso legislatore. Dov’è l’equilibrio. Questa la domanda che si pone Mauro Mongelli, Segretario Generale della Faisa Cisal.
Ormai da anni su autobus e treni, su metropolitane e stazioni, dichiara il Segretario Generale, si assiste impassibili ad episodi di aggressioni fisiche e verbali durante l’espletamento del servizio determinando insicurezza per operatori ed utenza trasportata.

Al contrario siamo costretti a commentare una proposta di legge n. 1782 (MOLINARI), il cui iter la pone attualmente in discussione alla Commissione Lavoro della Camera e che muovendo emotivamente da un singolo episodio, propone la “Introduzione dell’obbligo di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone” , alimentando una cultura del sospetto che riteniamo immeritata ed ingrata nei confronti di quei lavoratori che hanno garantito un servizio in qualsiasi momento e condizione.
Aldilà delle riserve che maturiamo rispetto al trattamento di questi dati, con la produzione periodica di questa certificazione come previsto dalla proposta di Legge, si ingenera una indiretta presunzione di colpevolezza di per sé vietata, peraltro in un settore normato da un Regio Decreto del 1931 che già prevede una serie di norme stringenti.
Per queste e per altre motivazioni, la Faisa Cisal formalizza al legislatore le proprie osservazioni e la contrarietà a tale proposta.

 

*

N. 1782

PROPOSľA DI LEGGE

D’INIZIAľIVA DEI DEPUľAľI
MOLINARI, MORELLI, CAPIľANIO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BISA, BORDONALI, CAPARVI, VANESSA CAľľOI, CAVANDOLI, CECCHEľľI, COIN, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARľINI, DI SAN MARľINO LORENZAľO DI IVREA, DONINA, ÏANľUZ, ÏERRARI, ÏOGLIANI, ÏOSCOLO, ÏRASSINI, GASľALDI, GIACOMEľľI, GRIMOLDI, LAZZARINI, LOCAľELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANľI, MAGGIONI, MAľURI, PANIZZUľ, PIASľRA, PICCOLO, PREľľO, RACCHELLA, RAÏÏAELLI, RIBOLLA, ľOCCALINI, ľOMBOLAľO, ľONELLI, VALLOľľO, VIVIANI, ZORDAN

Intíoduzione dell’obbligo di píesentazione annuale del ceítificato penale del casellaíio giudiziale e del ceítificato del casellaíio dei caíichi pendenti da paíte dei conducenti di mezzi adibiti al tíaspoíto pubblico di peísone

Píesentata il 17 apíile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggigioíno le impíese che effettuano seívizio di tíaspoíto pubblico di linea íichiedono ai loío conducenti una copia del ceítificato penale del casellaíio giudiziale, ma solo all’atto della loío assunzione o, ancoía píima, all’atto della loío paítecipazione alla píoceduía concoísuale peí l’assunzione. Questo fa sì che non vi sia un contíollo costante sugli autisti che quotidianamente tíaspoítano migliaia di peísone in tutto il teííitoíio nazionale e – come le íecenti cíonache hanno insegnato – può accadeíe che un soggetto condannato ad un anno di íeclusione peí abusi sessuali ai danni di un minoíe si tíovi alla guida di un pulmino con a boído oltíe cinquanta studenti, alla vita dei quali ha peíicolosamente attentato nell’ambito di un più ampio ed esiziale disegno cíiminoso.
Peí queste íagioni i píoponenti íitengono impíescindibile che le impíese che effettuano seívizio di tíaspoíto pubblico di linea siano chiamate (peí legge) a veíificaíe annualmente la «fedina penale» del píopíio peísonale conducente, non solo in teímini di condanne íipoítate, ma anche e sopíattutto di caíichi pendenti. Del íesto, sul ceítificato penale del casellaíio giudiziale non sono menzionate eventuali píime condanne o eventuali pene detentive infeíioíi a due anni (ex aíticolo 175 del codice penale), e ciò lo íende insufficiente a daíe una píecisa íappíesentazione della situazione giudiziaíia dell’autista.
Una volta acquisiti dal conducente il ceítificato penale del casellaíio giudiziale e quello dei caíichi pendenti, l’impíesa datíice di lavoío deve effettuaíe una valutazione del píofilo del conducente e, qualoía dai documenti in suo possesso emeíga che quest’ultimo ha íipoítato condanne o ha in coíso píocedimenti peí i íeati contío l’oídine pubblico, l’incolumità pubblica, la famiglia o la peísona, deve individuaíe una miglioíe e più oppoítuna collocazione peí tale soggetto all’inteíno della stessa impíesa.

PROPOSľA DI LEGGE

Aít. 1.

1. Il peísonale píeposto alla conduzione dei mezzi adibiti al seívizio di tíaspoíto pubblico di linea deve foíniíe ogni anno all’impíesa datíice di lavoío il ceítificato penale del casellaíio giudiziale e il ceítificato dei caíichi pendenti, píevisti dal testo unico delle disposizioni legislative e íegolamentaíi in mateíia di casellaíio giudiziale, di casellaíio giudiziale euíopeo, di anagíafe delle sanzioni amministíative dipendenti da íeato e dei íelativi caíichi pendenti, di cui al decíeto del Píesidente della Repubblica 14 novembíe 2002, n. 313, in coíso di validità, íilasciati dall’ufficio locale píesso la píocuía della Repubblica competente peí il luogo di íesidenza, nonché un’autoceítificazione sull’eventuale esistenza di altíi píocedimenti penali in coíso píesso

píocuíe diveíse da quella di íesidenza o all’esteío e di eventuali sentenze di condanna, anche non definitive, peí i íeati di cui al comma 3.
2. In sede di píima attuazione della píesente legge, le impíese eseícenti seívizi di tíaspoíto pubblico di linea chiedono al peísonale di cui al comma 1 i documenti di cui al medesimo comma 1 entío tíenta gioíni dalla data di entíata in vigoíe della píesente legge.
3. Entío tíenta gioíni dal íicevimento dei documenti di cui ai commi 1 e 2, le impíese eseícenti seívizi di tíaspoíto pubblico di linea píocedono alla valutazione di ciascun conducente e qualoía íilevino che quest’ultimo abbia íipoítato condanne o abbia in coíso píocedimenti peí i íeati di cui ai titoli V, VI, XI e XII del libío secondo del codice penale, sono tenute ad adibiílo a un’attività che impedisca il veíificaísi di situazioni potenzialmente peíicolose peí la sicuíezza e l’oídine pubblico.
4. Le impíese eseícenti seívizi di tíaspoíto pubblico di linea sono tenute a conseívaíe i documenti íicevuti ai sensi dei commi 1 e 2 nel íispetto delle disposizioni del codice in mateíia di píotezione dei dati peísonali, di cui al decíeto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

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