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QUESTURA DI BOLZANO * STRANIERI: «92 REVOCHE PERMESSI SOGGIORNO, 162 ESPULSIONI/ORDINI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE (DAL 1/1 AL 23/7/2024»

Scritto da
11.12 - giovedì 25 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Nell’ambito di una complessa attività di controllo e verifica disposta dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori finalizzata alla prevenzione ed alla repressione della presenza illegale di cittadini stranieri sul nostro territorio provinciale, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha effettuato uno specifico monitoraggio sulla attualità dei titoli di soggiorno posseduti da cittadini stranieri dimoranti nella nostra Provincia e sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato, ovvero coinvolti a vario titolo in attività illegali.
Alla data odierna, sono 42.070 i cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul nostro territorio provinciale muniti di un valido Permesso di Soggiorno. Nella tabella sotto riportata vengono elencati i 10 Paesi maggiormente rappresentati:

 

Le verifiche ed i controlli incrociati con tutta una serie di informazioni contenute nelle Banche Dati a disposizione delle Forze dell’Ordine con gli esiti delle numerosissime Operazioni Straordinarie di Controllo del Territorio effettuate in questi ultimi mesi e che hanno interessato l’intero territorio della Provincia di Bolzano, così come con quelli delle ordinarie attività di Polizia – tutte rientranti, come si è detto, nella più complessa strategia di prevenzione e repressione dei reati – hanno comportato una minuziosa opera di monitoraggio durata alcuni mesi, che ha consentito di individuare non poche situazioni di illegalità, in riferimento alle quali il Questore ha disposto 92 REVOCHE di PERMESSI di SOGGIORNO nei confronti di cittadini extracomunitari già in possesso di validi Titoli di permanenza in Italia ma che, per vari motivi – tra i quali quello di aver commesso reati di diversa tipologia, ostativi al proseguo della loro regolare permanenza in Italia – si è resa necessaria l’adozione di questo Provvedimento, con intimazione a lasciare entro 14 giorni il nostro Territorio Nazionale.
Quella che segue è una tabella nella quale sono riportate le Nazionalità di coloro ai quali è stata disposta la Revoca dei Permessi di Soggiorno:

 

 

“La necessità di garantire le condizioni imprescindibili per una civile convivenza presuppone che venga mantenuto il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia – ha evidenziato il Questore Sartori –. Questo genere di verifiche e di controlli, pertanto, sono finalizzati ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica”.

 

 

Principali Motivi di Revoca dei Permessi di Soggiorno (oltre al parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati nei casi previsti):

  • Pericolosità Sociale (Commissione reati, ecc.)
  • Mancanza di Passaporto o di titolo equipollente;
  • Mancanza di redditi;
  • Mancanza di idoneità alloggio;
  • Mancanza del Test di conoscenza della lingua italiana;
  • Assenza dal Territorio Nazionale per periodi superiori a quelli previsti dalla normativa (12 mesi continuativi).

 

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124
Convertito in Legge 13 novembre 2023, n. 162
(in G.U. 16/11/2023, n. 268)

Art. 20

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo’ essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore,per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi (quindi in totale 18 mesi), nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia durata piu’ a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

Lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo’ essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso.

Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita’ diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

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