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CIA E GIRARDI (CONSIGLIO PAT) * CANTIERI OPERE PUBBLICHE: «INDENNIZZI AITITOLARI DI IMPRESE, CHE SUBISCONO PERDITE ECONOMICHE A CAUSA DEI LAVORI»

Scritto da
05.09 - venerdì 26 luglio 2024

Proposta di ordine del giorno n. 4 su Disegno di legge n. 35/XVII.

Oggetto: Attuazione dell’art. 47 bis della L.P. n. 26/1993 concernente gli indennizzi ai titolari di imprese che subiscono perdite economiche a causa dell’apertura di cantieri per opere pubbliche.

Premesso che, il disegno di Legge 203 del 2011, approvato all’unanimità nel 2012, ha introdotto la possibilità di concedere indennizzi ai titolari di imprese che subiscono perdite economiche a causa dell’apertura di cantieri per opere pubbliche. Il 17 maggio 2012 è stato introdotto l’art. 47 bis della legge provinciale 26/1993, che prevedeva una deliberazione attuativa della Giunta per stabilire i criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi.

La disposizione dell’art. 47 bis è stata riformulata integralmente con la legge di assestamento del bilancio (art. 37 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9). La normativa prevede indennizzi per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura di strade o piazze per lavori pubblici, concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Considerato che, il Dipartimento competente della Provincia ha avviato l’istruttoria per la definizione delle modalità attuative del novellato art. 47 bis della L.P. n. 26/1993, coinvolgendo varie strutture provinciali e altri attori, tra cui gli organi rappresentativi degli Enti locali.

Devono essere definite le concrete modalità di applicazione della disposizione sia in fase di programmazione e di progettazione dell’opera, sia in fase di concreta erogazione dell’indennizzo con le semplificazioni possibili, nonché un sistema di controlli. Gli stanziamenti per il 2023 e il 2024 permettono il riconoscimento eccezionale degli indennizzi anche per cantieri già in esecuzione o terminati, come specificato dal comma 6 del novellato articolo 47 bis.

Considerato anche che, risulta fondamentale supportare le imprese locali che subiscono danni economici a causa dei lavori pubblici, in particolare in un periodo storico che sta vedendo l’aumento di volume di lavori pubblici legati al PNRR, alle Olimpiadi invernali 2026 e alla circonvallazione di Trento/bypass ferroviario, agendo con tempestività e precisione nell’implementazione delle misure previste dal novellato art. 47 bis della L.P. n. 26/1993.

La rapida conclusione dell’istruttoria e l’adeguato stanziamento di risorse sono fondamentali per mitigare l’impatto economico negativo sulle imprese che hanno subito o subiranno un blocco dell’attività lavorativa, e le conseguenti ripercussioni, a causa di lavori pubblici.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale:

1. a completare l’istruttoria per definire le modalità attuative del novellato art. 47 bis della L.P. n. 26/1993, assicurando tempi certi per l’adozione della deliberazione attuativa.

2. a incrementare gli stanziamenti previsti per il riconoscimento degli indennizzi, nei limiti delle somme indicate in bilancio, tenendo conto del considerevole volume di lavori pubblici programmati, compresi quelli legati al PNRR, alle Olimpiadi invernali 2026 e alla circonvallazione di Trento/bypass ferroviario.

3. a garantire che le modalità attuative includano semplificazioni procedurali per facilitare l’accesso agli indennizzi da parte delle imprese danneggiate. 4. a informare la Commissione permanente competente una volta conclusa l’istruttoria e implementati gli stanziamenti, comunicando i dettagli delle misure adottate e dei criteri stabiliti per l’erogazione degli indennizzi.

 

*

Claudio Cia Christian Girardi

Consiglio Provincia autonoma Trento

 

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DISEGNO DI LEGGE 2 luglio 2024, n. 35

 

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 – 2026

 

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 11.07.2024

 

INDICE

Capo I – Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all’assestamento del bilancio di previsione

Sezione I – Disposizioni in materia di entrate, di contenimento della spesa e di enti locali Art. 1 – Integrazioni dell’articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 – Modificazioni dell’articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019,

  1. 13

Art. 3 – Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

Art. 4 – Modificazione dell’articolo 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19

Art. 5 – Integrazione dell’articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Sezione II – Disposizioni in materia di personale e organizzazione

Art. 6 – Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

Art. 7 – Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell’articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all’incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024

Art. 8 – Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025-2027

Art. 9 – Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 10 – Disposizioni in materia di organi collegiali e relativi compensi: modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali), dell’articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e inserimento dell’articolo 75 sexies nella legge sul personale della Provincia 1997

Art. 11 – Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

Art. 12 – Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

 

 

Sezione III – Disposizioni in materia di coesione territoriale e politiche per la casa

Art. 13 – Modificazioni dell’articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

Art. 14 – Interventi per favorire l’acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare

Art. 15 – Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente

Art. 16 – Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

Sezione IV – Disposizioni in materia di istruzione, cultura e sport

Art. 17 – Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 18 – Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali

Art. 19 – Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole d’infanzia 1977)

Art. 20 – Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Art. 21 – Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l’organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche)

Art. 22 – Integrazione dell’articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Sezione V – Disposizioni in materia di turismo e sviluppo economico

Art. 23 – Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Art. 24 – Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

Art. 25 – Integrazione dell’articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Art. 26 – Modificazione dell’articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

Art. 27 – Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

Art. 28 – Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Art. 29 – Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”

Art. 30 – Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 31 – Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023)

Art. 32 – Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

Art. 33 – Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale

 

 

sulle cave 2006)

Art. 34 – Integrazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

Sezione VI – Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, del lavoro e per la sicurezza stradale

Art. 35 – Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 36 – Modificazioni dell’articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell’articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Art. 37 – Modificazioni dell’articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

Art. 38 – Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell’apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

Art. 39 – Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità – progettone – e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983) Art. 40 – Integrazione dell’articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3

Sezione VII – Disposizioni in materia di agricoltura, territorio e protezione civile

Art. 41 – Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura 2003)

Art. 42 – Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 43 – Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Art. 44 – Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 45 – Integrazioni dell’articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 46 – Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Art. 47 – Integrazioni dell’articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)

Art. 48 – Integrazione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Art. 49 – Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari

Sezione VIII – Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 50 – Modificazioni dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l’attività contrattuale e l’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

Art. 51 – Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 52 – Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

 

 

Art. 53 – Disposizioni transitorie per l’applicazione nell’anno 2024 dell’elenco prezzi relativo all’anno 2023

Sezione IX – Disposizioni in materia di contabilità

Art. 54 – Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 55 – Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Capo II – Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione

Art. 56 – Assestamento del bilancio di previsione

Art. 57 – Entrata in vigore

Tabella A – Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2024 e pluriennale 2024-2026 (articolo 54)

Tabella B – Copertura degli oneri (articolo 54)

Tabella C – Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 55)

 

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all’assestamento del bilancio di previsione

 

Sezione I

Disposizioni in materia di entrate, di contenimento della spesa e di enti locali

 

Art.1

Integrazioni dell’articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

  1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: “Questo comma s’interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l’esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).”
  2. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

“3 quater. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale e dell’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017 a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma sono esentati dal pagamento dell’IRAP gli enti del terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. L’agevolazione si applica nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”

  1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: “A decorrere dal periodo d’imposta 2024 queste agevolazioni si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831.”
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3 quater dell’articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017, introdotto dal comma 2, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

 

Art. 2

Modificazioni dell’articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

  1. Nel comma 2 bis dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: “Per gli anni d’imposta 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni d’imposta 2022 e 2023”.
  2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

“2 quater. Per gli anni d’imposta 2024 e 2025, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 30.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF superiore a 30.000 euro.”

  1. Nel comma 3 bis dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: “per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per i periodi d’imposta 2022, 2023, 2024 e 2025”.
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

Art. 3

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

  1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2024-2026 il ricorso all’indebitamento per complessivi 115,3 milioni di euro per l’anno 2025 e 84,7 milioni di euro per l’anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell’articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio – lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2024-2026 è definita in 115,3 milioni di euro per l’anno 2025 e in 87,4 milioni di euro per l’anno 2026.
  2. L’indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent’anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.
  3. L’ammortamento dell’indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2026 con riferimento all’anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all’anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l’anno 2026 in 4.547.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.056.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l’anno 2026 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti nell’ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e nell’ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

 

 

Art. 4

Modificazione dell’articolo 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19

  1. Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 le parole: “Le predette direttive assicurano comunque, con riguardo alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, una riduzione della spesa di almeno il 40 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.” sono soppresse.

 

Art. 5

Integrazione dell’articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

  1. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

“a ter) a partire dal periodo d’imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all’esenzione. Per i periodi d’imposta antecedenti al 2024 si applica l’articolo 10, comma 9;”.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di personale e organizzazione

 

Art. 6

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

  1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:
  2. per l’anno 2024 in 389.219 euro;
  3. per l’anno 2025 in 252.000 euro;
  4. per l’anno 2026 in 252.000 euro.
  5. Ai sensi dell’articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:
  6. per l’anno 2024 in 185.600 euro;
  7. per l’anno 2025 in 624.000 euro;
  8. per l’anno 2026 in 749.000 euro.
  9. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, riferita al personale

 

 

appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

  1. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 1 e 2, a decorrere dal 2025 la Giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente, entro un tetto massimo pari al 1 per cento dei predetti limiti di spesa.
  2. Per il perseguimento delle finalità del comma 4, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, e per il personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Giunta provinciale formula direttive nell’ambito dei finanziamenti previste dalle leggi provinciali che disciplinano i relativi enti.
  3. Per le finalità dei commi 4 e 5 la Giunta provinciale può destinare specifiche risorse nell’ambito di quanto stanziato con legge provinciale per i rinnovi contrattuali.
  4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall’articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per le assunzioni straordinarie di personale per l’accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC).
  5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).
  6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall’articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.
  7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.
  8. Quest’articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l’articolo 11 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa) della legge provinciale n. 22 del 2021 e l’articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20.
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola.

 

Art. 7

Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell’articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all’incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024

  1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022-2024, previsti dall’articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 137.177.650 euro sul bilancio dell’esercizio finanziario 2024.
  2. Il riparto dell’onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall’articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
  3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi

 

 

provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 è inserito il seguente:

“2 bis. L’onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 20.669.500 euro per l’anno 2024 e di 22.461.500 euro dall’anno 2025. Per l’attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5. Il predetto onere è ulteriormente incrementato di 333.000 euro per l’anno 2024 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025 a favore del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 nonché di 833.000 euro per l’anno 2024 e di 2.500.000 euro a decorrere dall’anno 2025 a favore del personale del comparto sanitario.”

  1. La spesa prevista dall’articolo 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal comma 4 del presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 137.177.650 euro per l’anno 2024, nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).
  3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024, introdotto dal comma 4, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge con 21.835.500 euro per l’anno 2024 e con 25.961.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell’onere a regime, stimato in 961.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

 

Art. 8

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2025- 2027

  1. Per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2025-2027, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all’articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell’infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l’anno 2025, di 79.000.000 euro per l’anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall’anno 2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025, da destinare al personale del comparto sanitario secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all’Agenzia per la rappresentanza
  2. Il riparto della spesa prevista dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall’articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
  3. I trasferimenti delle risorse previste dal comma 1 agli enti diversi dalla Provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive

 

 

rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

  1. La spesa prevista dall’articolo 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 41.600.000 euro per l’anno 2025 e con 81.500.000 euro per l’anno 2026 nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell’onere a regime, stimato in 122.200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci

 

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

  1. Nel comma 7 dell’articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: “Annualmente è trasmesso al Consiglio provinciale l’atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.” sono soppresse.
  2. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

“2. L’avviso dell’approvazione della graduatoria è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.”

  1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

“5 quater. La partecipazione in qualità di presidente o componente del collegio consultivo tecnico, previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), della Provincia e dei suoi enti strumentali da parte del personale dei medesimi enti è svolto in orario di lavoro e dà diritto a un compenso determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale.”

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

“1 bis. Le risorse autorizzate per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), rappresentano limite esclusivamente per la quantificazione dei costi derivanti da disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri a carico del bilancio.”

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

“3 bis. Il personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio mediante iscrizione all’assicurazione generale gestita dall’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto non compreso in questa copertura assicurativa possono essere attivate le assicurazioni previste dall’articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. L’onere derivante dall’applicazione di questo comma è compreso nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell’articolo 63.”

  1. Gli articoli 30 e 60 bis della legge sul personale della Provincia 1997, nonché l’articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, sono abrogati.
  2. Il compenso previsto dall’articolo 47 bis, comma 5 quater, della legge sul

 

 

personale della Provincia 1997, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, e i relativi arretrati sono riconosciuti anche ai componenti e al presidente dei collegi consultivi tecnici costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge che non hanno ancora cessato l’attività, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio con riguardo all’intervento.

 

Art. 10

Disposizioni in materia di organi collegiali e relativi compensi: modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali), dell’articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e inserimento dell’articolo 75 sexies nella legge sul personale della Provincia 1997

  1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 11 del 2010 le parole: “e nei cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e nei due anni successivi”.
  2. Il comma 1 dell’articolo 4 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto speciale, con riguardo agli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), la Giunta provinciale stabilisce direttive riguardanti indennità e compensi, comunque denominati, e in particolare:

  1. il gettone di presenza corrisposto ai consiglieri per la partecipazione alle riunioni;
  2. l’indennità di carica corrisposta al presidente, al vicepresidente e ai membri della Giunta;
  3. il compenso corrisposto al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti;
  4. il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla “
  5. Dopo l’articolo 75 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

“Art. 75 sexies

Istituzione del comitato per il personale

  1. La Provincia può istituire un comitato con funzioni di consulenza tecnico-scientifica in materia di organizzazione degli uffici, di personale e di rapporto di lavoro pubblico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti la composizione e i compiti del comitato.
  2. Ai componenti del comitato sono corrisposti il trattamento economico e i rimborsi previsti per i membri del comitato legislativo previsto dall’articolo 50 della legge provinciale 12 del 1983, secondo le modalità definite con la deliberazione prevista dal comma 1.”
  3. Il comma 1 si applica anche alle cariche assunte prima dell’entrata in vigore di questa legge, con riferimento alla durata residua delle medesime cariche.
  4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.
  5. Per i fini dell’articolo 75 sexies della legge sul personale della Provincia 1997, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2024 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Questa spesa trova copertura nell’ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla quantificazione della spesa si provvede con i relativi bilanci.

 

 

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

  1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Nell’ambito delle celebrazioni della giornata dell’autonomia, o in altre ricorrenze legate alla storia dell’autogoverno e alle istituzioni autonomistiche, la Provincia può organizzare, direttamente o mediante i propri enti strumentali, eventi e manifestazioni previsti dall’articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, rivolti alla cittadinanza al fine di promuovere e diffondere i valori dell’autonomia.”

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

“2 bis. La Provincia, per il tramite dell’assessorato competente in materia di promozione della conoscenza dell’autonomia, coordina le iniziative per la valorizzazione dell’autonomia previste da quest’articolo avvalendosi delle strutture provinciali e degli enti strumentali competenti, al fine di garantire un’offerta organica e orientata alla crescita generale della percezione dell’istituzione e di accrescere il ruolo della Provincia quale punto di riferimento per la definizione delle politiche di autogoverno dei territori.”

 

Art. 12

Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

  1. Dopo l’articolo 22, nel capo VIII, della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Implementazione dell’intelligenza artificiale nell’azione amministrativa

  1. Allo scopo di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, la Giunta provinciale definisce con proprio provvedimento la strategia territoriale per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione trentina. Questa strategia si fonda sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all’attività della pubblica amministrazione, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale, in una logica antropocentrica.
  2. Al fine di dare attuazione alla strategia territoriale per l’applicazione dell’intelligenza artificiale è istituita una cabina di regia, quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e propositive. La cabina di regia ha l’obiettivo di assicurare il coordinamento complessivo delle iniziative innovative della Provincia e degli enti strumentali relativamente agli aspetti infrastrutturali, all’adozione di strumenti e soluzioni già disponibili, alla formazione del personale, alla gestione degli aspetti etici, di trasparenza, responsabilità e sicurezza, garantendo agli interessati la conoscibilità del funzionamento dell’intelligenza artificiale e la tracciabilità del suo
  3. Le funzioni propositive previste dal comma 2 possono riguardare anche il ricorso a strumenti innovativi di regolamentazione per l’intelligenza artificiale (regulatory sandbox), quali spazi tecnico-normativi sperimentali e temporanei per i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, finalizzati a connettere operatori del settore ed enti regolatori, nonché a fornire un ambiente controllato che agevoli lo sviluppo e la validazione dei sistemi innovativi di intelligenza artificiale.

 

 

  1. La cabina di regia è istituita per la durata della legislatura con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definisce la composizione e ne disciplina l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività.
  2. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti delle strutture provinciali e degli enti strumentali in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.
  3. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di digitalizzazione. Per la partecipazione alla cabina di regia non spettano compensi o rimborsi spese.
  4. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997
  5. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), l’atto organizzativo della Provincia previsto dall’articolo 12 bis, comma 7, della medesima legge provinciale istituisce un’unità di missione semplice temporanea aggiuntiva rispetto a quelle previste dall’articolo 12 quinquies, comma 3, della legge sul personale della Provincia 1997 e dall’articolo 16 (Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni), comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 dicembre 2022,
  6. 20, per svolgere i compiti connessi al processo di implementazione e monitoraggio delle soluzioni di intelligenza artificiale a livello provinciale. L’unità di missione semplice ha il compito di sperimentare l’utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in ambito provinciale, all’interno dei processi e dei sistemi della Provincia. L’incarico dirigenziale conferito per la direzione della struttura non è computato nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall’articolo 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della Provincia 1997. In considerazione delle specifiche esigenze per le quali è istituita, la struttura prevista da quest’articolo cessa il 31 dicembre 2028.”

 

Sezione III

Disposizioni in materia di coesione territoriale e politiche per la casa

 

Art. 13

Modificazioni dell’articolo 1 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

“2 bis. L’indicatore composito costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.”

  1. Nel comma 3 dell’articolo 1 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: “La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell’indicatore previsto dal comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare altre politiche pubbliche cui applicare l’indicatore previsto dal comma 2”.

 

 

Art. 14

Interventi per favorire l’acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare

  1. La Provincia può concedere un contributo in conto capitale ai giovani e alle coppie di giovani di età inferiore a quarant’anni e alle famiglie numerose per favorire l’acquisto di unità immobiliari esistenti da destinare a prima casa di abitazione, se esse richiedono interventi di recupero o di riqualificazione energetica.
  2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo, e in particolare:
  3. i requisiti e le condizioni per l’accesso al contributo;
  4. la misura del contributo ed eventuali maggiorazioni;
  5. le modalità e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo;
  6. gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato;
  7. i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del
  8. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2025 nell’ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

 

Art. 15

Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente

  1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente, la Provincia può concedere un contributo a copertura degli interessi maturati su finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per le spese relative a interventi di recupero o di riqualificazione energetica di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione.
  2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo, e in particolare:
  3. i requisiti e le condizioni per l’accesso al contributo, nonché gli eventuali vincoli in capo ai beneficiari;
  4. le tipologie d’intervento e la spesa ammissibile;
  5. la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l’erogazione del contributo, compresa la sua durata;
  6. le modalità e le condizioni di convenzionamento con gli istituti di credito e i criteri per la definizione del tasso d’interesse applicato;
  7. gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
  8. i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del
  9. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di

1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 nell’ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

 

 

Art. 16

Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

  1. Per favorire l’incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale, la Provincia può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono in queste zone un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L’incentivo può essere maggiorato dalla Giunta provinciale per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore a quarant’anni e per le famiglie numerose, nonché per altri eventuali casi individuati dalla Giunta provinciale.
  2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce le disposizioni necessarie per l’attuazione di quest’articolo, e in particolare:
  3. i requisiti e le condizioni per l’accesso all’incentivo, compreso il termine entro cui trasferire la residenza;
  4. la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l’erogazione del contributo;
  5. i criteri per l’individuazione delle zone interessate;
  6. i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e il territorio della Val d’Adige.
  7. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell’ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e sport

 

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

  1. Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: “della pace,” sono inserite le seguenti: “del rispetto, delle pari opportunità,”.
  2. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

“f bis a) promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale, lo sviluppo delle competenze digitali, l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie e il benessere digitale;”.

  1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“2 quater. Ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto speciale, per concorrere agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica e garantire efficienza nell’organizzazione delle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a favore del personale delle scuole del sistema educativo provinciale individuate nell’articolo 8, comma 2, la Provincia può fornire in forma aggregata corsi rivolti a questo personale, effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”

 

 

  1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Convocazione degli organi collegiali in modalità telematica

  1. Le sedute del consiglio dell’istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, fatte salve le riunioni per le valutazioni intermedie, per gli scrutini finali e per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti, possono essere convocate e svolte in modalità telematica secondo le modalità stabilite con regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, di pubblicità e regolare svolgimento delle sedute.”
  2. Il comma 2 bis dell’articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 è
  3. Nel comma 1 dell’articolo 41 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole:

“ai tre e cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “all’anno successivo”.

  1. Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: “, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.” sono inserite le seguenti: “Nelle attività di alternanza scuola – lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano le attività per l’orientamento degli studenti.”
  2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

“2 quater. Per garantire continuità nell’attività amministrativo-contabile relativa ai progetti – finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i relativi dirigenti possono rinnovare, se risulta disponibile il medesimo posto e per un massimo di ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo stipulati l’anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante, a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d’istituto previste da quest’articolo o altri canali di reclutamento previsti con deliberazione della Giunta provinciale.”

  1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

“a bis) promozione dell’educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale;”.

  1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 109 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

“g bis) definizione di ambiti e tempistiche per l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali a supporto della didattica per gli studenti, nonché per le comunicazioni e scambio di informazioni scuola – famiglia.”

  1. I commi 4 ter e 4 sexies dell’articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogati.

 

Art. 18

Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali

  1. Nell’anno 2025 è indetto un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di insegnante delle istituzioni formative provinciali per l’insegnamento di discipline di tipo culturale e di tipo tecnico-pratico.
  2. Il concorso è riservato agli insegnanti che, in possesso dei prescritti titoli di accesso, hanno prestato, negli otto anni scolastici o formativi precedenti la data di approvazione del relativo bando di concorso, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie del sistema educativo

 

 

provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie, valide per il biennio formativo 2022-2024 e successivamente prorogate fino al 31 agosto 2025, per l’accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali. Nel bando sono definiti i fabbisogni, la tipologia delle prove d’esame e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e presso quelle paritarie, e prevedendo in ogni caso l’attribuzione di uno specifico punteggio di almeno cinque punti ogni tre anni per il servizio d’insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente. Le graduatorie si formano limitatamente al numero di posti messi a bando. Per anno di servizio s’intende il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in relazione al singolo anno formativo.

 

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977)

  1. Dopo l’articolo 25 ter della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977 è inserito il seguente:

“Art. 25 quater

Disposizioni sull’utilizzo del personale insegnante delle scuole dell’infanzia

  1. La Giunta provinciale disciplina l’utilizzo presso le strutture provinciali competenti in materia di istruzione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa. Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale insegnante perde la titolarità del posto presso la scuola dell’infanzia provinciale di assegnazione.”
  2. Nel comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977 le parole: “fino a cinque unità” sono sostituite dalle seguenti: “fino a dieci unità”.
  3. Nel comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977 le parole: “o più di cinque” sono sostituite dalle seguenti: “o più di dieci”.
  4. Nel comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977 le parole: “cinque unità a tempo pieno” sono sostituite dalle seguenti: “dieci unità a tempo pieno”.
  5. Il comma 1 si applica a partire dall’anno scolastico 2025-2026, anche con riferimento a chi è già in utilizzo alla Provincia alla data del 31 agosto 2024.
  6. Per i fini del comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977, come modificato dai commi 2, 3 e 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell’ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell’onere a regime, stimato in 180.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

 

 

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

  1. Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: “promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l’attività della Società di studi trentini di scienze storiche, anche con ricorso allo strumento della convenzione” sono sostituite dalle seguenti: “promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e ne sostiene l’attività, anche con ricorso allo strumento della convenzione”.
  2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

“g) la previsione di un direttore, responsabile dell’attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del museo nonché della gestione nel suo complesso, al quale sono affidati i poteri di amministrazione del museo che non rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. Per il conferimento dell’incarico da direttore si applica la disciplina per la nomina dei dirigenti della Provincia prevista dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il direttore è selezionato dalla Giunta provinciale tra soggetti in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale, coerente con le specifiche competenze tecnico-scientifiche necessarie per la direzione del museo. Il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l’area dirigenziale; se il direttore è assunto con contratto a tempo determinato, il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale per la durata dell’incarico, tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;”.

 

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l’organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 8 del 2021 è inserito il seguente:

“3 bis. In relazione alle funzioni previste dal comma 3, il coordinamento provinciale garantisce anche l’accoglienza e l’ospitalità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dei giochi ed è autorizzato a sostenerne le relative spese.”

  1. Nel comma 1 dell’articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: “per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026” sono inserite le seguenti: “, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42″.
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 bis della legge provinciale 8 del 2021 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3, del decreto-legge n. 10 del 2024 la Provincia può disporre, anche su richiesta del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), l’occupazione temporanea delle aree previste nei documenti di pianificazione del programma di realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che rientrano nel territorio provinciale, se ciò risulta necessario ad assicurare la

 

 

fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture e lo svolgimento dell’evento. In tal caso si applicano gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).”

  1. Per i fini del comma 3 bis dell’articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell’ambito della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

 

Art. 22

Integrazione dell’articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale

sullo sport 2016)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

“3 bis. Per garantire la continuità delle attività svolte dal comitato provinciale del CONI, dal comitato provinciale del CIP e dai soggetti indicati nel comma 1 sul territorio provinciale, la Giunta provinciale può anche assicurare, tramite l’opera universitaria, la disponibilità del compendio sportivo che, per le predette attività, è stato oggetto dell’accordo di programma previsto dall’articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), nonché il sostenimento delle spese di gestione e funzionamento del suddetto compendio.”

  1. Per i fini del comma 3 bis dell’articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2024 e di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell’ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria). Per gli anni successivi alla copertura dell’onere a regime, stimato in 110.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

 

Sezione V

Disposizioni in materia di turismo e sviluppo economico

 

Art. 23

Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

  1. Con riferimento agli esercizi alberghieri, agli esercizi extra-alberghieri e agli alloggi per uso turistico disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), si applicano gli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) previsti dalla normativa statale in materia. La Giunta provinciale può dettare disposizioni operative per garantire l’interoperabilità e il raccordo del sistema informativo provinciale del turismo con le banche dati nazionali e per l’attuazione di questo comma.
  2. Per la violazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN si applicano le sanzioni amministrative nella misura prevista dalla normativa Alle

 

 

attività di controllo e vigilanza e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i soggetti individuati dalle leggi provinciali di settore con riferimento alle singole tipologie turistico-ricettive individuate dal comma 1, secondo quanto previsto dalle medesime leggi di settore.

  1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: “, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. I comuni accedono al sistema informativo del turismo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza”.
  2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: “Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale.”
  3. L’articolo 37 ter e il comma 4 bis dell’articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono abrogati.
  4. L’articolo 37 ter, ad eccezione del comma 2 bis, e il comma 4 bis dell’articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 continuano ad applicarsi fino alla data individuata ai sensi della normativa statale per l’applicazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN, ancorché abrogati.

 

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

  1. L’articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché l’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2007, 20, e l’articolo 49 della legge provinciale 13

maggio 2020, n. 3, sono abrogati.

  1. Nel comma 1 sexies dell’articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: “; il visto di corrispondenza previsto dall’articolo 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 quater, lettere a), b) e b bis)” sono
  2. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l’articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, ancorché abrogato.

 

Art. 25

Integrazione dell’articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

  1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dopo le parole: “differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d’area” sono inserite le seguenti: “e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali”.

 

Art. 26

Modificazione dell’articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

  1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 del 2022 le parole: “fino

al 31 dicembre 2024″ sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.

 

 

Art. 27

Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

  1. La rubrica dell’articolo 13 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente: “Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale”.
  2. Nel comma 1 dell’articolo 13 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: “a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater” sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti diversi dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), da quelli finanziati ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge e da quelli che possono accedere ai contributi previsti dall’articolo 18 della legge stessa”.

 

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

  1. Il comma 1 dell’articolo 9 e l’articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012,

nonché l’articolo 65 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

  1. All’inizio della lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: “salvo che il fatto costituisca reato,”.
  2. All’inizio della lettera k ter) del comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: “salvo che il fatto costituisca reato,”.
  3. All’inizio della lettera k quater) del comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: “salvo che il fatto costituisca reato,”.
  4. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l’articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, ancorché abrogato.

 

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)”

  1. Nel comma 4 quater dell’articolo 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: “, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l’attuazione di questo comma” sono soppresse.
  2. Nel comma 4 dell’articolo 27 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: “, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale sull’attività amministrativa. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l’attuazione di questo comma” sono soppresse.

 

 

Art. 30

Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

  1. Nel comma 3 dell’articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole:

“, nel limite massimo di 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di

28.000 euro”.

  1. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell’ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori).

 

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023)

  1. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023 le parole: “stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché fra i contratti collettivi territoriali di primo livello, stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023 è inserito il seguente:

“1 bis. Le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell’articolo 6 possono individuare i beneficiari degli aiuti previsti dal presente articolo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 3.”

  1. Nel comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023 le parole: “La Giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall’articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all’adozione della nuova disciplina attuativa” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall’articolo 6”.
  2. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell’economia 2023 è inserito il seguente:

“3 bis. In prima applicazione degli aiuti per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica concessi nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), fino alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale possono essere riconosciute spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera e), ma comunque entro i trenta mesi precedenti tale data.”

 

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

  1. Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: “dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità”. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)” sono sostituite

 

 

dalle seguenti: “dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.

  1. Nel comma 2 dell’articolo 12 ter della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: “dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.
  2. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: “nell’ambito dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6” sono sostituite dalle seguenti: “, nell’ambito delle misure previste a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.
  3. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole “dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.
  4. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: “ivi compreso quello previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6” sono sostituite dalle seguenti: “compreso quello previsto a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.
  5. Nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: “dai criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, 6” sono sostituite dalle seguenti: “dai criteri per l’applicazione della normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell’economia”.

 

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

  1. Nel comma 10 bis dell’articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: “o nel caso di modifiche” sono inserite le seguenti: “amministrativo-procedurali”.
  2. Alla fine del comma 10 bis dell’articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: “Le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del piano cave.”
  3. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: “se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “se ciò è previsto dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale o se è consentito dalla normativa vigente”.

4 Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: “, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente” sono inserite le seguenti: “e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

“2 bis. I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto, provenienti da opere pubbliche, da invasi o da discariche di porfido esaurite, possono essere depositati temporaneamente nelle aree del piano cave, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell’intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.”

 

 

  1. L’articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Strutture e impianti di cava

  1. Con l’autorizzazione o la concessione oppure con una loro successiva integrazione il comune può consentire, con le modalità previste dell’articolo 8, di installare all’interno dell’area autorizzata o concessa oppure in un’area individuata specificamente nel programma d’attuazione comunale, comprese le aree di discarica dismesse, strutture o impianti per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale depositato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis.
  2. Se l’attività di escavazione o di ripristino risulta attiva, negli impianti destinati alla frantumazione e vagliatura e nelle strutture di lavorazione del materiale estratto in cava può essere lavorato anche il materiale di cava proveniente da altre aree estrattive del piano cave nonché terre e rocce da scavo, se non si configurano come rifiuto.
  3. Negli impianti mobili per la frantumazione e la vagliatura può essere lavorato, oltre al materiale estratto nella cava in cui sono installati, esclusivamente materiale proveniente da altre aree estrattive del piano cave e terre e rocce da scavo che non si configurano come rifiuto, destinati alla sistemazione finale della cava.
  4. Le strutture e gli impianti previsti da quest’articolo devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell’intera area estrattiva individuata dal piano cave. Le strutture e gli impianti devono essere rimossi entro la scadenza dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione della cava; possono non essere rimossi se entro lo stesso termine è rilasciato un titolo abilitativo edilizio, quando ammesso dallo strumento urbanistico. A garanzia dell’obbligo di rimozione degli impianti e delle strutture diversi dagli impianti mobili di cui al comma 3 è dovuta la cauzione prevista dall’articolo 8.
  5. La Giunta provinciale, previo parere della struttura provinciale competente in materia mineraria, individua le strutture e gli impianti che possono essere installati e utilizzati senza autorizzazione o concessione, fermo restando l’obbligo di rimozione previsto dal comma 4. La relativa deliberazione considera solo strutture e impianti di limitate dimensioni, nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche.
  6. Nelle aree individuate dal piano cave di proprietà comunale o frazionale in cui insistono cave di porfido il programma di attuazione può individuare aree non ricomprese nei lotti, anche relative a discariche dismesse, nelle quali soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava possono installare impianti e strutture di cava e lavorare il solo materiale proveniente dall’area estrattiva. Queste aree sono concesse in esito a una procedura comparativa previa presentazione di idonea garanzia, anche di carattere finanziario, e sono rimosse alla scadenza della concessione.”
  7. Nel comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: “ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 14”.
  8. Dopo il comma 7 sexies dell’articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

“7 septies. Per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l’approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Nel caso di mancata adozione preliminare della variante entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di

 

 

questo comma la Giunta provinciale, previa diffida, attiva l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 192 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Nelle aree esaurite, fino all’entrata in vigore della variante il titolare dell’autorizzazione o della concessione di cava può continuare a lavorare nelle strutture e negli impianti di cava, ai sensi dell’articolo 14; entro sei mesi dall’entrata in vigore della variante sono rimosse le strutture e gli impianti non compatibili con la destinazione urbanistica individuata.”

 

Art. 34

Integrazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

  1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2020, dopo le parole: “Se la Provincia intende procedere direttamente a ricerche minerarie,” sono inserite le seguenti: “anche tramite studi preliminari in collaborazione con università o enti di ricerca,”.
  2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2020 è inserito il seguente:

“2 bis. Per gli studi preliminari non è richiesta la pubblicazione prevista dal comma 1 e non si applica il comma 2.”

 

Sezione VI

Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, del lavoro e per la sicurezza stradale

 

Art. 35

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

  1. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “valorizzano l’apporto dei soggetti privati previsti da quest’articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell’attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e Provincia”.
  2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

“4 bis. Gli enti locali e la Provincia, in particolare, coinvolgono gli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi individuati nel capo V attraverso forme di co-programmazione e co- progettazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia.”

  1. La rubrica dell’articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: “Modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali”.
  2. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi.”

  1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è
  2. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è

 

 

sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:

  1. gestione diretta da parte della Provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;
  2. corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;
  3. affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;
  4. co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;
  5. concessione di contributi a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall’articolo 36 bis;
  6. stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale accreditate.”
  7. La rubrica dell’articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni relative all’erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari”.
  8. I commi 1 e 5 dell’articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono abrogati.
  9. Nella rubrica dell’articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti: “interventi socio-assistenziali”.
  10. Nel comma 1 dell’articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: “relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti: “relative alla realizzazione, in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali”.

 

Art. 36

Modificazioni dell’articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell’articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n.

1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

  1. Nel comma 4 bis dell’articolo 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 le parole: “La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).” sono soppresse.
  2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 è inserito il seguente:

“4 ter. Il marchio previsto dal comma 4 bis può essere istituito dalla Provincia, che svolge le funzioni di ente di certificazione per la sua assegnazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità di attuazione di questo comma disciplinando, in particolare, il processo di certificazione, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione e l’eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.”

  1. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, dopo le parole: “livello locale che nazionale” sono inserite le seguenti: “, nonché all’articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)”.
  2. Alla fine del comma 2.1 dell’articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: “Questo comma non si applica agli operatori che partecipano ai processi di certificazione previsti dall’articolo 11 di questa legge e dall’articolo 19, comma 4 ter, della legge provinciale sulle disabilità 2003.”

 

 

Art. 37

Modificazioni dell’articolo 11 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

  1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 sono abrogate.
  2. Nel comma 3 dell’articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2010, dopo le parole: “dei servizi sociali territoriali,” sono inserite le seguenti: “delle forze dell’ordine, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza,”.

 

Art. 38

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell’apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2008 è inserito il seguente:

“2 bis. In materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo si applica la normativa statale.”

  1. L’articolo 4 della legge provinciale 2 del 2008 è abrogato.
  2. La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di profilassi”.
  3. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: “dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo”.
  4. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 2 del 2008 sono abrogati.
  5. L’articolo 6 della legge provinciale 2 del 2008 è abrogato.
  6. La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di nomadismo”.
  7. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 2 del 2008 è abrogato.
  8. Nel comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: “come stabilito dal regolamento” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia”.
  9. L’articolo 16 della legge provinciale 2 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Vigilanza e sanzioni

  1. All’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono affidati compiti di vigilanza sull’applicazione di questa legge. L’azienda può avvalersi della collaborazione del personale del corpo forestale e della polizia municipale.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  3. il pagamento di una somma da 120 euro a 360 euro in caso di violazione degli articoli 8 e 10 e delle relative norme regolamentari;
  4. il pagamento di una somma da 150 euro a 700 euro per le violazioni dell’articolo 11 e delle relative norme regolamentari.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.

 

 

  1. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono raddoppiate in caso di recidiva. Per la loro applicazione si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
  2. L’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell’azienda da questo previamente incaricati. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.”
  3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg concernente “Regolamento concernente l’esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, 2 (Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura)”, sono abrogati.

 

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità – progettone – e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

  1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: “connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi,” sono inserite le seguenti: “comprensiva di un margine di utile ragionevole,”.
  2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituita dalla seguente:

“d) supporto alle attività di miglioramento della qualità della vita e del territorio, svolte in ambito di sicurezza integrata nelle forme e con gli strumenti previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile.”

  1. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: “connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico,” sono inserite le seguenti: “comprensiva di un margine di utile ragionevole,”.
  2. Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: “sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi” sono inserite le seguenti: “, comprensiva di un margine di utile ragionevole”.

 

Art. 40

Integrazione dell’articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3

  1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2024 sono inserite le parole: “, anche mediante cessione in proprietà”.

 

 

Sezione VII

Disposizioni in materia di agricoltura, territorio e protezione civile

 

Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura 2003)

  1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 15 ter della legge provinciale sull’agricoltura 2003 è inserito il seguente:

“1 ter 1. Al fine di favorire l’economia circolare la Provincia, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato, può inoltre concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione, da parte di aziende agricole singole o associate e di consorzi o cooperative costituiti tra imprese agricole, di strutture, impianti o attrezzature di lavorazione dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter, funzionali all’ottenimento di prodotti destinati a essere impiegati agronomicamente.”

  1. Il comma 2 dell’articolo 42 della legge provinciale sull’agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l’attuazione delle iniziative previsti dall’articolo 3 stabiliscono, a seconda delle specie allevate, i seguenti requisiti:

  1. la densità di capi allevati in azienda in termini di rapporto UBA per ettaro di superficie destinata all’alimentazione del bestiame;
  2. la capacità produttiva in unità foraggiere dell’azienda, compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
  3. le dotazioni necessarie per la gestione delle”
  4. Il comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale sull’agricoltura 2003 è
  5. Nel comma 6 dell’articolo 54 della legge provinciale sull’agricoltura 2003 le parole: “s’intendono gli eventi considerati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 204 del 1° luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “s’intendono gli eventi naturali avversi considerati nella normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo”.
  6. Per i fini del comma 1 ter 1 dell’articolo 15 ter della legge provinciale sull’agricoltura 2003, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di

2.000.000 di euro per l’anno 2025 nell’ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

 

Art. 42

Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987)

  1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

“5 quinquies. Negli impianti di stoccaggio dei depuratori provinciali possono essere conferiti da parte di soggetti terzi rifiuti della medesima tipologia di quelli prodotti dai depuratori medesimi, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Agenzia della depurazione.”

  1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

“2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le tariffe per la gestione dei

 

 

rifiuti previsti dall’articolo 95, comma 5 quinquies; alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici, dotati delle attrezzature di grigliatura degli scarichi fognari previste dal piano stralcio al piano provinciale di risanamento delle acque per i rifugi alpini ed escursionistici, provvede la Provincia con oneri a proprio carico, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.”

  1. Il comma 2 quater dell’articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987, inserito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici autorizzate a decorrere dal 1° luglio 2024.
  2. Per i fini del comma 2 quater dell’articolo 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell’ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), programma 04 (Servizio idrico integrato). Per gli anni successivi alla quantificazione dell’onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

 

Art. 43

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

  1. Nel numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: “quadro conoscitivo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “quadro conoscitivo di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a)”.
  2. Dopo il numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

“2 bis) di nuove aree destinate alla realizzazione di esercizi alberghieri, escluse le residenze turistico-alberghiere, realizzati secondo criteri che consentano l’innalzamento della qualità dell’offerta turistica e che rispondano a elevati standard di qualità architettonica ed efficienza energetica, solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall’articolo 20 integrata con idonee valutazioni di carattere socio-economico in ordine alle esigenze di qualificazione e completamento dell’offerta turistica del territorio di riferimento, l’assenza di soluzioni alternative, con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;”.

  1. Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: “La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, respingendo oppure accogliendo, anche con prescrizioni, il ricorso”.
  2. Il comma 2 quinquies dell’articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

“2 quinquies. Se l’attività alberghiera è cessata da almeno un anno la variante semplificata al PRG prevista dal comma 2 quater può imprimere all’area altre destinazioni urbanistiche.”

 

 

Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007:
  2. il comma 2 dell’articolo 107;
  3. il comma 8 dell’articolo 108;
  4. il comma 5 dell’articolo 109;
  5. il comma 5 dell’articolo
  6. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

“i ter) il pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo dell’intervento in caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione previsti dall’articolo 98, comma 1, lettera e). In questi casi il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste determina, sulla base delle voci dell’elenco prezzi vigente previsto dall’articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la somma dovuta ed emette la relativa ingiunzione di pagamento; per questa sanzione è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981,

  1. 689 (Modifiche al sistema penale);”.
  2. Il comma 2 dell’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.
  3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

“2 ter. Le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e b bis), non si applicano in caso di varianti in corso d’opera comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto autorizzato ai sensi dell’articolo 16 e non superiori, rispettivamente, a duecento metri cubi di terreno movimentato e a un’ara di superficie trasformata, a condizione che vengano autorizzate ai sensi dell’articolo 16 entro la conclusione dei lavori.”

  1. Nel comma 4 dell’articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: “1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “1 bis, lettera b),”.
  2. Nel comma 1 dell’articolo 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: “All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.” sono soppresse.

 

Art. 45

Integrazioni dell’articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

“1 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – media nazionale – verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.”

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche

 

 

1976 è inserito il seguente:

“2 bis. Per le sanzioni previste da quest’articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.”

  1. Per la prima applicazione dell’articolo 11, comma 1 bis, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all’aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – media nazionale – verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.

2 ter. Per le sanzioni previste da quest’articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.”

  1. Nel comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: “spetta al dirigente del servizio faunistico” sono sostituite dalle seguenti: “spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica”.
  2. Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: “dal dirigente del servizio faunistico” sono sostituite dalle seguenti: “dal dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica”.
  3. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: “il dirigente del servizio faunistico” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica”.
  4. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 è sostituito dal seguente:

“2. In relazione alle violazioni previste dal comma 1 e, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, in relazione alle violazioni previste dall’articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, e lettere l), m) e o), a definizione del procedimento penale e del procedimento amministrativo, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l’oblazione, il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite annuale fino a tre anni, con effetto dall’inizio dell’anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento. A tal fine l’anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude il 31 gennaio dell’anno seguente.”

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

 

 

“2 bis. In relazione alla violazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera m), la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite annuale si applica se la violazione riguarda:

  1. le prescrizioni tecniche concernenti l’omessa o l’incompleta annotazione o l’omessa o l’incompleta denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall’articolo 28, oppure l’omessa denuncia di uscita;
  2. la disciplina dell’accompagnamento.

2 ter. In relazione alla violazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera o), la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite annuale si applica se la violazione riguarda un abbattimento che determina il mancato rispetto della ripartizione fra riserve dei capi da abbattere.

2 quater. La sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite annuale non si applica se il trasgressore comunica spontaneamente la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

2 quinquies. Nel periodo della sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite annuale il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso.”

  1. I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono
  2. Per la prima applicazione dell’articolo 46, comma 2 bis, della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all’aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  3. Il comma 2 ter dell’articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

 

Art. 47

Integrazioni dell’articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

“3 bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – media nazionale – verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.”

  1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

“4 bis. Per le sanzioni previste da quest’articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.”

  1. Per la prima applicazione dell’articolo 22, comma 3 bis, della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la Giunta provinciale procede all’aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  2. Il comma 4 bis dell’articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 48

Integrazione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

“1 bis. La prevenzione degli incendi comprende anche lo svolgimento degli adempimenti connessi alla valutazione e alla qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché il rilascio della relativa attestazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. Resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per avvalersi del suo supporto nello svolgimento di questi adempimenti.”

  1. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 000 euro per l’anno 2024 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell’ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile). Per gli anni successivi alla copertura dell’onere a regime, stimato in 150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

 

Art. 49

Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari

  1. In considerazione dell’aumento dei costi dei progetti di interventi relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 21 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e per i quali il contributo non è stato ancora concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, la cassa provinciale antincendi può utilizzare risorse del proprio bilancio per finanziare l’aumento dei costi dei progetti revisionati anche per l’aggiornamento all’elenco prezzi vigente previsto dall’articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità per l’attuazione di questo comma.
  2. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.600.000 euro per l’anno 2025 nell’ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile).

 

 

Sezione VIII

Disposizioni in materia di contratti pubblici

 

Art. 50

Modificazioni dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l’attività contrattuale e l’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

  1. I commi 1, 2 e 2 bis dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono abrogati.
  2. Nel comma 3 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: “previste da questo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di centrale di committenza e di centrale di acquisto e soggetto aggregatore”.
  3. Nel comma 3 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 23 del 1990 le parole:

“stipulando una convenzione ai sensi dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992,

  1. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell’attività dell’agenzia si tiene conto della disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda,” sono sostituite dalle seguenti: “stipulando appositi accordi. Per queste finalità e se l’accordo lo prevede”.

 

Art. 51

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

  1. Nella lettera h) del comma 2 dell’articolo 13 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: “del progetto” sono inserite le seguenti: “, delle relative varianti”.
  2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l’incarico di progettazione o è già stata avviata la relativa procedura di affidamento.

1 ter. Il comma 1 bis si applica ai lavori pubblici d’importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.”

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini del comma 2, per importo del progetto s’intende l’importo dei lavori posti a base d’appalto, comprese le eventuali opzioni previste e con esclusione delle ulteriori voci comprese nel quadro economico.”

  1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

“b ter) le varianti a contratti in corso di esecuzione che derivano dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi e dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;”.

  1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

“e bis) controversie per prevenire e risolvere le quali è costituito il collegio consultivo tecnico;”.

 

 

  1. L’articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l’articolo 103 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono abrogati.

 

Art. 52

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

  1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato.
  2. Dopo l’articolo 5 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

“Art. 5 quater

Copertura degli oneri di assicurazione del personale

  1. Nei casi previsti dalla normativa statale la spesa inerente agli oneri di assicurazione del personale è assunta a carico del bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.”
  2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

“8 ter. Al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.”

  1. La lettera v) del comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.
  2. Il comma 2 dell’articolo 28 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

“2. L’APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto proponente e la completezza della documentazione.”

 

Art. 53

Disposizioni transitorie per l’applicazione nell’anno 2024 dell’elenco prezzi relativo all’anno 2023

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 3 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell’elenco prezzi relativo all’anno 2023, quest’elenco può essere utilizzato per tutto l’anno 2024, a condizione che questi progetti siano approvati anche solo in linea tecnica entro il 30 settembre 2024 e che siano posti in gara entro il 31 dicembre 2024.

 

Sezione IX

Disposizioni in materia di contabilità

 

Art. 54

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

  1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione

 

 

e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

  1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

Art. 55

Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

  1. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.
  2. Dall’applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

 

Capo II

Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione

 

Art. 56

Assestamento del bilancio di previsione

  1. Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2024-2026 di cui all’articolo 2 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 10, sono introdotte le variazioni previste nell’allegato concernente “Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026”.
  2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell’entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:
  3. anno 2024: in termini di competenza + 015.464.465,83 euro; in termini di cassa + 2.014.053.708,18 euro;
  4. anno 2025: in termini di competenza + 839.996,60 euro;
  5. anno 2026: in termini di competenza + 683.096,39 euro.
  6. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all’allegato concernente “Assestamento del bilancio di previsione 2024 – 2026”, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell’assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.

 

Art. 57

Entrata in vigore

Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

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